Decorrenza degli effetti interruttivi della messa in mora e altre questioni in materia di prescrizione

Decorrenza degli effetti interruttivi della messa in mora e altre questioni in materia di prescrizione
12 Settembre 2016: Decorrenza degli effetti interruttivi della messa in mora e altre questioni in materia di prescrizione 12 Settembre 2016

La sentenza n. 1691/2015  del Tribunale di Treviso ha affrontato varie questioni in materia di prescrizione, fra le quali quella riguardante la decorrenza degli effetti interruttivi degli atti di messa in mora (art. 2943, quarto comma c.c.). A questi non si applica, infatti, “la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale”, che riguarda solo gli “atti processuali, e non anche quelli sostanziali (né gli effetti sostanziali degli atti processuali), che producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario (ex plurimis, Cass. 9303/12)”. Pertanto, una richiesta di pagamento inviata per lettera raccomandata interrompe la prescrizione a far data dalla sua ricezione da parte del destinatario, e non da quella della sua spedizione. Oltre a ciò, la sentenza si è occupata dell’effetto sospensivo della prescrizione esplicato dalle clausole dei contratti di assicurazione che obblighino l’assicurato ad esperire una perizia contrattuale ovvero una cd. “procedura per la valutazione del danno”. Tale pattuizione di norma sospende il corso del termine prescrizionale previsto dall’art. 2952 c.c. sino al compimento di tale procedura. Ciò non avviene, invece, nel caso che l’assicuratore abbia contestato “all’assicurato l’operatività della garanzia prestata”, così vanificando la finalità stessa dell’anzidetta “procedura” e legittimandolo a far valere i propri diritti senza necessità di esperirla. In tal caso, infatti, la prescrizione decorre, ex art. 2935 c.c., “dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto” (ex multis: Cass. civ. n. 19998/2011)” (ma si potrebbe forse fondatamente sostenere che in tal caso il termine di prescrizione decorra dalla data in cui l’assicurato ha notizia della contestazione dell’assicuratore…).

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